STATUTO dell’Associazione

“L’ISOLA DI NICOLE APS”

 

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

 

E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017, di seguito Codice del Terzo Settore o CTS, e della normativa in materia, l’Associazione di promozione sociale, Ente del Terzo settore, denominata: “L’ISOLA DI NICOLE APS” con sede in Sala di Cesenatico (FC) presso la sede sociale in via Padre Armando Vincenzi n. 19 int. 3, operante senza fini di lucro.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art. 2

Scopi e attività

 

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale a favore degli associati e dei loro familiari o di terzi.

Le finalità che si propone sono in particolare: perseguire il miglioramento della qualità della vita, in particolare delle famiglie, dei bambini e delle bambine normodotati e disabili, promuovere la persona attraverso la cultura ludica, la creatività, l’animazione, la formazione e l’educazione; promuovere e sostenere iniziative che rispondano alle richieste che nascono dalle esigenze peculiari delle famiglie; collaborare con altre associazioni ed enti e con le istituzioni per lo sviluppo della persona e per il miglioramento della qualità della vita delle persone.

 

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

• interventi e servizi sociali e nello specifico:

  • Centro ludico nel quale far giocare bambini con disabilità e bimbi normodotati
  • Dare servizio trasporto e di accompagnamento a scuola, asilo ecc.
  • Servizio baby sitter

• educazione, istruzione e formazione professionale e nello specifico:

  • Organizzare incontri informativi/formativi per i genitori con esperti
  • Organizzazione di conferenze, convegni, corsi, percorsi di formazione per genitori e operatori per l’infanzia, utili per favorire l'approfondimento tecnico e la conoscenza di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

• ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale e nello specifico:

  • creare eventi ricreativi per bambini con disabilità
  • Organizzare uscite con bambini con disabilità e normodotati
  • Organizzare giornate di gioco per tutti i bambini
  • Eventi a contatto con animali ad esempio pet therapy
  • Organizzare giornate di musica

• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto  della  povertà educativa e nello specifico:

  • Servizio dopo scuola per bambini.
  • Centro estivo

• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita  di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale e nello specifico:

  • Raccolta fondi per bambini bisognosi di cure e per famiglie in difficoltà
  • Aiutare e supportare famiglie in difficoltà con raccolta di oggetti usati e materiale di recupero

• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali

 

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

L’Associazione può esercitare attività secondarie diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.lgs 117/2017.

 

Art. 3

Risorse economiche

 

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1) quote e contributi degli associati;

2) eredità, donazione e legati;

3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

4) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8) entrate derivanti da iniziative raccolta fondi finalizzate a finanziare le proprie attività  di interesse generale

9) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, né all’atto del suo scioglimento, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

Gli avanzi di gestione, comprensivi di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, devono essere impiegati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

 

Art. 4

Membri dell'Associazione

 

All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Il numero degli aderenti è illimitato.

Possono essere soci persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino alla loro realizzazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

 

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

 

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo o per decesso.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

• per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

• per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l’esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Art. 6

Diritti e doveri dei soci

 

I soci hanno diritto a:

• partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

• godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo

• prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

• osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

• astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione

• versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

• contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

 

Art. 7

Assicurazione dei Volontari

 

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 18 del CTS.

 

Art. 8

Organi dell’Associazione

 

Sono organi dell’Associazione:

• l’Assemblea dei soci;

• il Consiglio Direttivo;

• il Presidente;

• il Collegio dei Revisori, organo facoltativo, o il Revisore Unico dei Conti, organo facoltativo;

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 

Art. 9

L’Assemblea

 

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a 500.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto diretto a ciascun associato in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10  giorni prima della data della riunione.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria:

• nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;

• approva il bilancio o rendiconto finanziario relativamente ad ogni esercizio;

• nomina e revoca, quando previsto, i componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico dei Conti;

• nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell’Organo di controllo;

• si esprime sull’esclusione dei soci dall'Associazione;

• si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

• fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;

• delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Delle riunioni è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

 

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, eletti dall’Assemblea tra i propri associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi.

L’assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell’art 26, comma 3, del CTS.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. I sostituti così eletti rimangono in carica fino alla scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro trenta giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

• nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;

• cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

• predispone il bilancio o il rendiconto finanziario;

• delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

• delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

• provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua vece dal Vice-presidente, tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è fatta con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

 

Art. 11

Il Presidente

 

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

 

Art.12

Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico dei Conti

 

Il Collegio dei Revisori, oppure il Revisore Unico dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario ed è composto da 3 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall’Assemblea anche fra i non associati.

Il Collegio, oppure il Revisore Unico dei Conti, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori o il revisore Unico dei Conti, controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

L’Associazione può eventualmente prevedere un organo di controllo o un revisore legale dei conti qualora si realizzino le condizioni e nel rispetto delle funzioni ad essi attribuite previste dall’art 30 e 31 del CTS.

 

Art.13

Clausola compromissoria

 

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì-Cesena.

 

Art. 14

Scioglimento

 

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

 

Art.15

Rinvio

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e le altre norme di legge vigenti in materia.

 

Art. 16

Norme transitorie per APS:

 

a. Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

b. Le modifiche incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell’art. 148 del TUIR e comma 7 dell’art. 4 del DPR n. 633/72 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all’art. 104, c. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all’art. 104, c. 2, del citato D.Lgs. n. 117/2017.

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